Sicurezza negli impianti elettrici: D. Lgs. 81/08
Il riferimento normativo che definisce il ruolo del progettista nell’ambito della sicurezza elettrica è il DLgs nr. 81 del 9 aprile 2008, noto anche come “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, il quale sostituisce la celebre “626”, ossia il DLgs 626/94.L’articolo 80 interessa direttamente gli impianti elettrici, definendo gli obblighi in carico al datore di lavoro:
- Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
- contatti elettrici diretti;
- contatti elettrici indiretti;
- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni;
- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
- A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
- A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
- nIl datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
3-bis.
Occorre inoltre un piano di manutenzione programmata per gli impianti elettrici, la quale deve essere affidata ad una figura qualificata, come previsto dalla norma CEI 11-27.
Il primo passo per la definizione delle caratteristiche di un impianto elettrico è la classificazione del luogo, ossia la determinazione delle peculiarità dell’edificio e dell’attività svolta al suo interno.
Una classificazione accurata del luogo permette di stabilire quali siano le prescrizioni da rispettare affinché i sistemi siano “ … realizzati secondo le norme di buona tecnica.”.
Il tipo di luogo definisce anche la necessità di ulteriori valutazioni da parte di professionisti, come ad esempio il rischio di fulminazione, i rischi dovuti a campi elettromagnetici, quelli derivanti da atmosfere esplosive e la verifica degli impianti di messa a terra.
Il rispetto del Dlgs 81/08 non rappresenta per il datore di lavoro solo un obbligo morale, ma è regolato da un preciso regime sanzionatorio, di cui sotto uno stralcio: