Valutazione dei rischi elettrici
Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ha fornito precise indicazioni sulla valutazione del rischio elettrico, successivamente integrate e modificate dal D.Lgs. n. 106 del 2009.
Il Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche” del Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” fa riferimento agli obblighi del datore di lavoro connessi alla presenza del rischio elettrico: al comma 2 dell’art. 80 (“Obblighi del datore di lavoro”) viene sottolineato l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di valutare i rischi di natura elettrica, tenendo in considerazione dei tre punti seguenti:
Classificazione delle aree per il rischio elettrico
- luoghi ordinari;
- luoghi a maggior rischio in caso d’incendio;
- luoghi conduttori ristretti: ossia luoghi che si presentano delimitati da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno e che al loro interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (es. i serbatoi metallici, scavi, ecc... );
- luoghi con pericolo di esplosione: ossia luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive, cioè una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta;
- cabine di trasformazione MT/BT;
- locali ad uso medico;
- ambienti in cui si svolgono attività di zootecnia;
- cantieri.
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 81/08, ad ogni modifica organizzativa o del ciclo produttivo si renderà necessaria una rivalutazione del rischio, finalizzata a identificare la corretta classificazione del luogo dal punto di vista elettrico e l’effettiva conformità degli impianti in relazione all’ambiente di installazione.
La conformità degli impianti elettrici
La rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia la realizzazione degli impianti secondo la “regola dell’arte” è da considerarsi un prerequisito per la valutazione del rischio elettrico.
Il datore di lavoro che intende garantire la conformità degli impianti dovrà:
- accertarsi che gli impianti elettrici presenti nei locali siano installati nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari applicabili,
- accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche in conformità alle norme tecniche, in particolare alla norma CEI EN 62305-2,
- assoggettare gli impianti a regolare manutenzione e verifica in base ad un programma di controlli predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti,
- assoggettare gli impianti alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01.